Proposta di modifica n. 1.3 al ddl S.2831 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 25/07/17

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Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.».