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Proposta di modifica n. 2.26 al ddl S.2831 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/07/17

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Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

            «i-bis) prevedere che il commissario straordinario venga inizialmente nominato per un periodo non superiore a 2 anni, decorsi i quali, qualora la procedura non fosse ancora conclusa, l'incarico possa essere rinnovato di anno in anno allo stesso soggetto o ad altro iscritto all'albo di cui alla lettera f); prevedere altresì che il commissario straordinario, nel corso del suo mandato, invii trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e al tribunale una dettagliata relazione sul suo operato».