presentato il 25/07/2017 in XII Igiene e sanita' del Senato da Raffaele VOLPI (Lega) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/07/17
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».