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Proposta di modifica n. 5.4 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 19/11/13

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Nel caso di elezione indiretta del Consiglio metropolitano, esso viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica al momento della presentazione delle liste nei medesimi comuni.
  2. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, viene presentata all'ufficio elettorale centrale istituito presso la prefettura del comune capoluogo dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione.
  3. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso la Prefettura del Comune capoluogo. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 4. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  4. Il voto espresso da ciascun consigliere o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A tale fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei candidati presidenti della provincia, delle liste e dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti Moltiplicatore
Sino a 1.000 1
Da 1.000 a 3.000 2
Da 3.001 a 5.000 3
Da 5.001 a 10.000 4
Da 10.001 a 30.000 5
Da 30.001 a 50.000 7
Da 50.001 a 100.000 10
Da 100.001 a 250.000 15
Oltre 250.000 35

  5. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. A pena di annullamento della seconda preferenza, essa deve essere espressa in favore di un candidato di genere diverso rispetto al primo.
  6. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi ponderati riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  7. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Prefettura del comune capoluogo, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista ai sensi del comma 4;
   b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  8. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.