presentato il 25/07/2017 in XII Igiene e sanita' del Senato da Maurizio SACCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/07/17
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.
d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficialità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».
Conseguentemente:
all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.