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Proposta di modifica n. 4.306 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/07/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, ''I personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia dichiarato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

        2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».