Proposta di modifica n. 4.316
al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 25/07/2017 in XII Igiene e sanita' del Senato da Ivana SIMEONI (Misto) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/07/17
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Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali non possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, fatto salvo il caso in cui, nel frattempo, siano state rese disponibili terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».