Proposta di modifica n. 4.484 al ddl S.2801 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/07/17

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Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        «8-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute dovrà provvedere alla costituzione di una banca dati nazionale, accedibile esclusivamente da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private anche non convenzionate, attraverso opportuno sistema informatico atto a garantire sia la tracciabilità dell'accesso sia la limitazione dell'accesso stesso, al quale dovranno afferire tempestivamente tutte le DAT ovvero le modifiche che alle stesse interverranno nel tempo. Ciò a cura e responsabilità degli uffici di stato civile dei comuni italiani e dei notai che ricevono la DAT».