presentato il 26/07/2017 in Assemblea della Camera da Cesare DAMIANO (PD) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto (vai alla votazione)
testo emendamento del 26/07/17
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.