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Proposta di modifica n. 13.21 ai ddl C.661 , C.495 , C.1093 , C.1137 , C.1958 , C.2354 , C.2409 , C.2446 , C.2545 , C.2562 , C.3140 , C.3225 , C.3276 , C.3323 , C.3326 , C.3789 , C.3835 , C.4100 , C.4131 , C.4235 , C.4259 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/07/17

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.