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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

            all'articolo 82, comma 1, le parole: ''o a risoluzione'' sono soppresse;

            all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare''.».