Proposta di modifica n. 4.37 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 3 e salvo i casi già previsti dall'articolo 6, il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a pagare in prededuzione, fino all'importo del 50 per cento del valore nominale, le obbligazioni subordinate contratte dalla clientela retail».