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Proposta di modifica n. 5.6 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano ai crediti deteriorati ed agli attivi non ceduti o retrocessi di cui al comma 1, oggetto di cessione a terzi da parte dei commissari liquidatori, ovvero di procedure concordate ed attuate in via stragiudiziale tra gli stessi i commissari ed i debitori, che garantiscono condizioni più vantaggiose per il cedente o per il creditore, rispetto a quelle previste per la cessione prevista ai commi da 1 a 6 del presente articolo».