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Proposta di modifica n. 6.8 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

        Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».