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Proposta di modifica n. 7.26 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».