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Articolo aggiuntivo n. 7.0.8 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato''».