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Articolo aggiuntivo n. 7.0.10 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1º gennaio 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

        2. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».