Articolo aggiuntivo n. 7.0.12 al ddl S.2879 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/07/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo''».