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Articolo aggiuntivo n. 10.07 al ddl C.4601 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 28/07/17

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Giovani artigiani).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui prodotto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.
  2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.
  3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
  4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:
   a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1o gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;
   b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1o gennaio di ciascun anno;
   c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera b), mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;
   d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

  5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo n. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.
  6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:
   a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;
   b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.
  10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità e-learning, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità e-learning.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.
  12. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.