Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 11.24 al ddl C.4601 in riferimento all'articolo 11.
argomenti:      

testo emendamento del 28/07/17

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'a.s. 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.
  4.2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:
   a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
   b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
   c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata.