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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.4601 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/07/17

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:
   a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
   b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.