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Articolo aggiuntivo n. 6-ter.04 al ddl C.4601 in riferimento all'articolo 6-ter.

testo emendamento del 31/07/17

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).

  1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito con il seguente:
  3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:
   1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.
   2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.