presentato il 31/07/2017 in Assemblea della Camera da Alessio VILLAROSA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 31/07/17
Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.
(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).
1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito con il seguente:
3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:
1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.
2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.