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Proposta di modifica n. 9-sexies.2 al ddl C.4601 in riferimento all'articolo 9-sexies.

testo emendamento del 31/07/17

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni, avvia un piano straordinario finalizzato agli interventi di pulizia e manutenzione dei territori naturali e delle aree verdi e a tutti quegli interventi volti a rimuovere le condizioni atte a favorire lo sviluppo e il propagarsi di incendi. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2-ter. Il Ministero dell'Ambiente indice, entro sessanta giorni, un'apposita procedura pubblica finalizzata alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto quaranta anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da formare per le attività di supporto agli interventi di cui al comma 2-bis, sotto la direzione degli organi e dei soggetti istituzionali competenti in detti ambiti. Le attività svolte in attuazione alle previsioni di cui al precedente comma, non danno priorità nelle procedure concorsuali e di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, e non costituiscono in alcun modo e non danno luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi non solo a loro applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavori subordinati.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, con proprio decreto, stabilisce le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi precedenti, e i criteri di ripartizione delle risorse e del suddetto personale.
  2-quinquies. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.