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Articolo aggiuntivo n. 16.05 al ddl C.4601 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 31/07/17

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-1.

  1. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.