Proposta di modifica n. 17.54
ai ddl C.521 , C.338 , C.339 , C.1124 , C.4419 , C.4421 in riferimento all'articolo 17.
presentato il 02/08/2017 in XIII Agricoltura della Camera Relatore.
status: Approvato
testo emendamento del 02/08/17
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.»