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Proposta di modifica n. 1.40 al ddl C.3343 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/09/17

  Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole da: con la reclusione fino alla fine del capoverso, con le seguenti:, qualora l'imputato ne faccia richiesta e sentito il pubblico ministero, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un periodo da sei mesi a due anni, con particolare riferimento ad attività finalizzate al contrasto alle discriminazioni e alla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo. Il condannato che senza giusto motivo non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena di cui al periodo precedente si applica al condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti al lavoro di pubblica utilità.
Qualora l'imputato non faccia la richiesta di cui al primo comma, o il pubblico ministero esprima parere contrario, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare continuativa, che si applica presso l'abitazione dell'imputato o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, per il periodo previsto dal citato primo comma.