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Proposta di modifica n. 8.9 al ddl S.2728 in riferimento all'articolo 8.
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testo emendamento del 12/09/17

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Al comma 1, alla lettera l), aggiungere il seguente periodo:

        «Al fine dell'attuazione del piano di razionalizzazione di cui al presente punto e nella prospettiva di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, il prezzo di vendita degli alloggi, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di tipologia prevalente di abitazione tipo economico (tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi), è ridotto nella misura del 40 per cento, indipendentemente dalla situazione di conduzione in atto, ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione siano resi evidenti nella proposta di vendita trasmessa all'utente. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione.

        Ai sensi dell'articolo 8 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010 con una riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione, a favore dei potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa.

        Il diritto all'usufrutto di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto Ministro della Difesa n. 112 del 18 maggio 2010, già previsto per determinate categorie, è ampliato alle seguenti categorie:

            a) al coniuge del titolare;

            b) alla famiglia ove è presente un portatore di handicap, indipendentemente dall'età del titolare.

        I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non inferiore al 20 per cento del reddito familiare netto.

        Ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286 comma 1 è modificato al fine di disporre la limitazione al 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale.

        Sono ampliate le fasce di tutela reddituali individuate dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 306 comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, attraverso l'ampliamento della soglia base di protezione e dell'ammontare delle maggior azioni riconosciute per i figli a carico.

        L'entità del canone, determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3-bis, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le tutele già previste dall'articolo 286, comma 4, del citato Codice sia stabilita in misura comunque non superiore al 40 per cento del reddito netto familiare risultante dalla media degli ultimi due anni.

        Rientrano nella fascia protetta, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:

            a) coniugi vedovi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;

            b) coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;

            c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente;

            d) figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni.

        Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

        Ai conduttori il cui reddito familiare lordo risulta non superiore a quello determinato annualmente con decreto del Ministro della Difesa, non può essere applicato un canone superiore a quello calcolato con i parametri ed i criteri dell'equo canone».