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Articolo aggiuntivo n. 9.0.1 al ddl S.2728 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/09/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche inerenti alla profilassi vaccinale militare, al riconoscimento dei danni da vaccinazione e della relativa causa di servizio)

        1. Al decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 193, comma 1, la lettera e) è soppressa;

            b) all'articolo 198, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per i dipendenti riconosciuti danneggiati a seguito di una vaccinazione, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, eseguita in ottemperanza della profilassi vaccinale militare, la Commissione non effettua alcun accertamento diagnostico.'';

            c) all'articolo 206-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. La profilassi sanitaria di cui al comma 1 rientra tra i rischi da esaminare nell'apposito documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del medico competente.'';

                2) al comma 2, dopo le parole: ''iniziare la profilassi vaccinale'' sono aggiunte le seguenti: '', gli esami pre-vaccinali per la valutazione delle condizioni del sistema immunitario, al fine di rilevare situazioni ostative alla vaccinazione, gli esami post-vaccinali per la valutazione della copertura immunitaria e dello stato del sistema immunitario, al fine di valutare la possibilità dell'insorgenza di eventi avversi dovuti alla vaccinazione,'';

                3) al comma 3 le parole: ''alla commissione medica ospedaliera competente per territorio'' sono sostituite dalle seguenti: ''al medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.'';

                4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ''3-bis. Il medico competente è responsabile degli accertamenti pre-vaccinali e della sorveglianza post-vaccinale e può, ove ritenesse opportuno, prescrivere controlli specifici, a carico della sanità militare, avvalendosi anche del Servizio Sanitario Nazionale''.

            d) All'articolo 208 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ''2-bis. Il personale impiegato dalla sanità militare non può svolgere la mansione di medico competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.''.

            e) All'articolo 603, al comma 1 dopo le parole: ''abbia contratto infermità'' sono aggiunte le seguenti: '', danni da vaccinazione in ottemperanza della profilassi vaccinale militare''.

            f) All'articolo 603, al comma 2, al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''È fatta eccezione per i soggetti danneggiati da vaccinazioni cui sono riconosciute le tutele di cui alla 25 febbraio 1992, n. 210, secondo i termini e le modalità di corresponsione ivi regolati fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 1.'';

            g) All'articolo 1878, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. Il personale militare riconosciuto danneggiato a seguito di una vaccinazione, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, eseguita in ottemperanza della profilassi vaccinale militare, accede direttamente ai benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio''.

        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) a prevedere l'inserimento delle seguenti norme in materia di profilassi vaccinale:

                1) l'introduzione di una specifica sezione nelle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dedicata alla profilassi vaccinale, contenente l'anamnesi delle patologie precedenti al servizio militare, l'anamnesi vaccinale civile corredata dalle eventuali reazioni avverse, anamnesi familiare per patologie tumorali, autoimmuni, allergiche, infiammatorie, psichiatriche, del sistema circolatorio e degenerative, nonché gli esiti di esami ematochimici;

                2) l'introduzione di una scheda di valutazione dei fattori di rischio ricavabili dall'anamnesi;

                3) l'archiviazione degli esiti delle analisi pre-vaccinali e post-vaccinali;

                4) l'archiviazione del consenso informato a firma del paziente recante l'elenco dei vaccini somministrati nel corso del servizio, le modalità di somministrazione raccomandate, la descrizioni di possibili effetti collaterali e dei rischi di conseguenze sulla salute, anche tenuto conto della situazione anamnettica. Tale consenso dovrà essere aggiornato durante il percorso vaccinale di servizio;

                5) l'introduzione di una sorveglianza sanitaria della profilassi vaccinale, nell'ambito della visita medica preventiva di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».