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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.2719 in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 13/09/17

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore da parte dell'altro genitore del figlio possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».