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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.2719 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 13/09/17

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Sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

        «Quando procede per il delitto di omicidio commesso in danno di entrambi i genitori ovvero in danno di uno dei genitori dall'altro genitore, il PM rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320 comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado nei limiti della provvisionale accordata».