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Proposta di modifica n. 4.2 al ddl S.2719 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 13/09/17

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Al comma 1, capoverso «2-bis», la frase: «Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza» è sostituita dalla seguente: «Nel caso di cui al comma 1, quando si procede al caso di figli rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore da parte dell'altro genitore del figlio».