Proposta di modifica n. 2.100 al ddl S.2236 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/09/17

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,9 milioni di euro per l'anno 2018, 7,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."