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Proposta di modifica n. 8.1 al ddl S.2740 in riferimento all'articolo 8.
argomenti:  

testo emendamento del 19/09/17

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Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

        2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».