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Articolo aggiuntivo n. 4.0.2 al ddl S.2541 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/09/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, a decorrere dal 2017, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca.

        3. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

        Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».