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Articolo aggiuntivo n. 11.0.101 al ddl S.2541 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 20/09/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

        1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

        2. Alle minori «entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».