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Articolo aggiuntivo n. 11.0.102 al ddl S.2541 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto (Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «per cento» respinte; seconda parte preclusa)

testo emendamento del 20/09/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

        1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

        2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».