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Articolo aggiuntivo n. 15.0.12 al ddl S.2541 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Respinto

testo emendamento del 20/09/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione)

        1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».