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Proposta di modifica n. 2.2 al ddl S.2886 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/09/17

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Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 2. - (Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE). – 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2011, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile, 2004, all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "5-bis. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è l'autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

        5-ter. Il Dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnalazioni di violazioni in materia di prevenzione e di repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del secondo comma assicurando il coordinamento con le amministrazioni interessate. In caso riscontri la violazione delle norme nazionali o internazionali in materia di diritto d'autore il Dipartimento è tenuto a informare senza indugio l'autorità giudiziaria, unico soggetto legittimato a emettere provvedimenti inibitori o restrittivi. In seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano al Dipartimento le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. In seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003, pongono in essere tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi".

        2. All'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle somme realizzate in conseguenza della commissione dei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater . Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a richiedere le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti attraverso la richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale"».