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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.2886 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/09/17

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Al comma 1 premettere il seguente:

        «0.1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

            "v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite";

            b) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente: "Art. 70-bis. (Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica). - 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

        2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

        3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto"».

        Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «16-bis», comma 16-ter, dopo le parole: «comunicazioni mobili all'interno dell'Unione», aggiungere le seguenti: «nonché dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica,"».