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Articolo aggiuntivo n. 11.0.2 al ddl S.2886 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 20/09/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«11-bis.

(Disposizioni relative all'adeguamento alla direttiva comunitaria 70/99/CE sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 2000118/CE sul principio di eguaglianza – exarticolo 3, primo comma, Costo – e di non discriminazione in materia di lavoro – ex decreto legislativo n. 216 del 2003 – in relazione a procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2196-bis è aggiunto il seguente: "2196-bis.1. – 1. Nell'anno 2017 il Corpo delle Capitanerie di porto procede all'immissione in servizio permanente, nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima procedura.

            2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'aliunde perceptum, si provvede per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali' della missione ‘Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».