Proposta di modifica n. 28.2 al ddl S.2886 in riferimento all'articolo 28.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/09/17

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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-bis. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di telemarketing, gli enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rilascio del consenso dell'abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al contatto dello stesso, previa comunicazione all'esordio della conversazione di: elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; l'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».