presentato il 20/09/2017 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Laura BIANCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 20/09/17
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di telemarketing, gli enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rilascio del consenso dell'abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al contatto dello stesso, previa comunicazione all'esordio della conversazione di: elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; l'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».