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Proposta di modifica n. 4.5 al ddl S.116-273-296-394-546-B in riferimento all'articolo 4.
argomenti:  

testo emendamento del 20/09/17

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.».