Proposta di modifica n. 5.13 al ddl S.116-273-296-394-546-B in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 20/09/17

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Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. I magistrati di cui al comma 1:

            a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

            b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di quattro anni».