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Proposta di modifica n. 6.2 al ddl S.116-273-296-394-546-B in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 20/09/17

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Apportare le seguenti modificazioni:

            a) nel titolo, dopo le parole Camera dei Deputati, inserire le seguenti: «, o con incarichi di governo nazionale e regionale»;

            b) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica alla Camera dei deputati, ovvero nominati Presidente del consiglio dei ministri, vice Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente della Regione, vice presidente della Regione, assessore regionale, alla cessazione del mandato o dell'incarico di governo nazionale o regionale, non possono tornare a ricoprire re funzioni giudiziarie svolte prima del mandata o dell'incarico.»;

            c) sopprimere la lettera a);

            d) alla lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni»;

            e) alla lettera c), dopo le parole: «Ministero della Giustizia,» inserire le seguenti: «con divieto di ricoprire incarichi e funzioni direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni,»;

            f) dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis. Essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.».

        Conseguentemente:

 sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 7;

al comma 1 dell'articolo 9 sopprimere le seguenti parole: «Presidente della Regione».