presentato il 20/09/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Giuseppe LUMIA (PD) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/09/17
Al comma 2, sostituire la lettera a) con il seguente:
«a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di quattro anni e con il divieto di ricoprire, nel medesimo periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno quattro anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;».