presentato il 20/09/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Giuseppe LUMIA (PD) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/09/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)
1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.
2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.».