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Proposta di modifica n. 4.9 al ddl S.2681 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 20/09/17

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Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo. di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, individuati anche tenuto conto della scienza aziendalistica come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera c) e, in caso di omessa o inadeguata risposta, porre a carico degli organi di controllo societari l'obbligo di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b) e al revisore contabile e alle società di revisione di trasmettere tempestivamente la relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010 in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa, relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri o mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità», con le seguenti: «fondati indizi di crisi».