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Proposta di modifica n. 1.3 al ddl S.2755 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/09/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 84-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».