presentato il 21/09/2017 in Assemblea del Senato da Fabrizio BOCCHINO (Misto) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 21/09/17
«apparecchiature terminali, le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».
Conseguentemente,
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica)
1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.
2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.
3. Fermo restando le disposizioni di cui ai comma 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto»;
e all'articolo 6, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «dell'articolo 3 della presente legge», con le seguenti: «degli articoli 3 e 3-bis della presente legge»;
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché ordina ai fornitori di servizi di accesso a internet la completa restituzione di quanto ingiustamente versato dall'utente finale nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis.».