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Proposta di modifica n. 9.5 ai ddl C.76 , C.971 , C.972 , C.1203 , C.1286 , C.2015 , C.2022 , C.2611 , C.2982 , C.3048 , C.3229 , C.3235 , C.3328 , C.3447 , C.3993 , C.4009 , C.4020 , C.4145 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 14/09/17

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 26, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica».